PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9).

      1. Al comma 5 dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le parole: «Nel caso di impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili, il CIP definisce altresì le condizioni tecniche generali per l'assimilabilità» sono soppresse.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10).

      1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «ed inorganici» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso la produzione di biogas da processi di fermentazione anaerobica,».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79).

      1. Al comma 15 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «e inorganici» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la produzione di biogas da processi di fermentazione anaerobica».

 

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Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387).

      1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) l'articolo 17 è abrogato;

          b) all'articolo 18, comma 1, le parole: «e da rifiuti» sono soppresse;

          c) all'articolo 20, comma 6, le parole: «e da rifiuti» sono soppresse.