1. Al comma 5 dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le parole: «Nel caso di impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili, il CIP definisce altresì le condizioni tecniche generali per l'assimilabilità» sono soppresse.
1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «ed inorganici» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso la produzione di biogas da processi di fermentazione anaerobica,».
1. Al comma 15 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: «e inorganici» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la produzione di biogas da processi di fermentazione anaerobica».
1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 17 è abrogato;
b) all'articolo 18, comma 1, le parole: «e da rifiuti» sono soppresse;
c) all'articolo 20, comma 6, le parole: «e da rifiuti» sono soppresse.